L’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) introduce una nuova edizione del credito d’imposta sanificazione. Gli elementi principali che caratterizzano l’agevolazione sono i seguenti:
- il credito è riconosciuto a esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché enti non commerciali;
- il credito spetta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel rispetto del duplice limite:
- o euro 60.000 di credito per beneficiario;
- o 200 milioni di euro di spesa complessiva
L’ammontare del 30% delle spese sostenute è dunque un importo teorico; la misura effettivamente spettante sarà determinata dall’Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati e nel rispetto al limite di spesa complessivo;
Le spese ammissibili includono le seguenti categorie:
- le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- le spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari (novità rispetto
alla precedente versione); - le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea, incluse le eventuali spese di installazione; - le spese di acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
L’imputazione della spesa al periodo temporale interessato dall’agevolazione (trimestre giugno-luglio agosto 2021), essendo il riferimento al loro sostenimento, dovrà essere operata con i seguenti criteri:
- criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;
- criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
- rilevanza della data di registrazione del documento contabile per le imprese minori che abbiano optato per l’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.
- entro il 4 novembre 2021 occorre procedere all’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute.
Spett.le Ditta/Società/Sig.
Si ricorda infine che la fruizione del credito d’imposta sono previste due modalità:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
- in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.
* * * * *
Fonte: DONNINI & ASSOCIATI Dr. Fabrizio Donnini

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