VENDITA ONLINE FARMACI

La vendita di farmaci online è regolamentata dall’art. 112-quater del D.lgs. n. 219/2006 – così come modificato dal D.lgs. n. 17/2014, che ha recepito la Direttiva 2011/62/UE e dalle circolari emanate dal ministero della Salute a gennaio e maggio del 2016, che disciplinano la procedura di richiesta di autorizzazione e le modalità di vendita su internet.

Sono ammessi alla vendita online solo i farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) e i farmaci da banco (Otc), presenti in un apposito elenco disponibile sul sito dell’Aifa. Si possono inoltre acquistare su internet prodotti parafarmaceutici e omeopatici, salvo che il produttore abbia precisato che il medicinale può essere venduto solo dietro presentazione di ricetta medica (nel qual caso può essere acquistato solo nei punti vendita fisici).

È quindi vietata la vendita sul web dei farmaci che necessitano di ricetta medica, dei medicinali veterinari (tranne quelli senza obbligo di ricetta ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché i farmaci per piccoli animali da compagnia) e le formule officinali.

Sanzioni

  • In caso di vendita online di farmaci etici con obbligo di ricetta è previsto l’arresto fino a un anno e un’ammenda da 2.000 a 10.000 euro, sanzioni che si aggravano per la messa in vendita di farmaci falsificati.
  • L’avvio di attività di vendita online senza l’autorizzazione regionale o l’apposizione del logo sulle pagine web dedicate all’e-commerce di farmaci o prima della registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza dei medicinali gestito dal Ministero della Salute, è punita con sanzione amministrativa da 51,70 a 516,99 euro.
  • Il Ministero della Salute è l’autorità competente per l’oscuramento dei siti in caso di pratiche commerciali illegali in materia di vendita di farmaci online In caso di mancata ottemperanza a tale provvedimento si applica una sanzione amministrativa da 20.000 a 250.000 euro.
  • La violazione degli obblighi informativi sopra menzionati sul sito web della farmacia è punita con pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 euro, che può essere raddoppiata in caso di particolare gravità o di recidiva. In caso di violazione degli obblighi informativi per alimenti nutraceutici si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2017 (sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro).
  • La contravvenzione alla disposizione che vieta al farmacista di vendere online solo i medicinali senza ricetta di cui non sia già in possesso espone ugualmente a rischio di sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro, salvo che il caso non costituisca reato.
  • Il farmacista è infine sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale.

 

Come più volte annunciato, il consiglio di ANCAD ha deciso di segnalare alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute, le violazioni sulle norme per la vendita online dei medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista.

E’ necessario garantire e tutelare i soci che da sempre operano nel pieno rispetto delle regole nella distribuzione di medicinali.

I medicinali sono prodotti che non possono e non devono rientrare nella sola logica del prezzo.

Le aziende che assumono comportamenti scorretti nella distribuzione del medicinale al solo scopo di aumentare i profitti, provocano perdite economiche a chi opera nelle regole.

 

Riassumiamo per grandi linee gli obblighi di legge per una corretta gestione del farmaco.

1)        Ricezione merce da parte del farmacista con controllo del rispetto delle temperature di conservazione.

2)        Gestione del magazzino con rotazione delle scorte.

3)        Gestione dei sistemi della registrazione della temperatura.

4)        Vendita con prescrizione medica limitativa.

5)        Verifica sull’acquirente con controlli sulla reale abilitazione all’acquisto.

6)        Gestione e controllo dei documenti di vendita nel rispetto della normativa.

7)        Verifica e controllo che le consegne all’acquirente siano eseguite nel rispetto delle temperature.

8)        Trasmissione al sistema NSIS del Ministero della Salute con la procedura Traccia Farmaco.

 

Il consiglio di ANCAD